Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Il testo dell’art. 127 approvato dall’Assemblea costituente stabiliva un iter lento e laborioso per l’appovazione delle leggi regionali: queste, dopo essere state approvate dal Consiglio regionale, dovevano essere inviate al Commissario di Governo che le inviava all’Esecutivo, il quale – sempre tramite il Commissario – poteva approvarle oppure rinviarle di nuovo al Consiglio regionale per un riesame e la successiva riapprovazione.
L’on. Gaspare Ambrosini spiegò: «[Il rinvio] sarà accompagnato da osservazioni motivate, le quali possano mettere l’assemblea regionale sulla via di modificare il precedente deliberato. [La] legge o l’atto avente forza di legge, anche se sarà confermato dal Consiglio regionale, non può essere promulgato e non entra in vigore se, entro quindici giorni da quello della nuova comunicazione fattane al commissario di Governo, il Governo promuove un’azione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale o investe le due Camere del controllo di merito per contrasto di interessi».
Il testo del nuovo art. 127 – modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001 – ha accelerato l’iter di approvazione e di promulgazione delle leggi regionali che, una volta pubblicate, entrano subito in vigore. Il Governo ha una sola possibilità per intervenire su una legge regionale: sollevare, qualora ritenga che una legge sconfini dalle competenze attribuite alla Regione, la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.
L’art. 127 prevede anche per la Regione la possibilità di sollecitare l’azione della Corte costituzionale nel caso in cui lo Stato (o un’altra Regione) leda le sue sfere di competenza.
In relazione alla parità fra Stato e Regione per quanto riguarda il ricorso di fronte alla Corte costituzionale, nel 2003 è stata approvata una legge (n. 131) che ha attribuito alla Corte il potere di sospendere, anche d’ufficio, l’esecuzione della legge impugnata. Fino a oggi la sospensione di una legge è stata richiesta in casi sporadici e la Corte costituzionale o ha respinto il ricorso, oppure ha dichiarato il «non luogo a provvedere per insufficiente argomentazione».