Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
L’art. 136 deriva dal testo di una legge costituzionale approvata dall’Assemblea costituente nella seduta del 31 gennaio 1948, con la quale fu data esecuzione al primo comma dell’art. 137.
Con l’art. 136, l’Assemblea volle stabilire chiaramente che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge a opera della Corte costituzionale ha come conseguenza immediata l’abrogazione della legge (ovvero, una legge giudicata in contrasto con la Carta costituzionale non può continuare ad avere effetti nell’ordinamento giuridico italiano).
Le decisioni della Corte costituzionale riguardanti l’illegittimità costituzionale di una legge determinano la «cessazione di efficacia della norma annullata» a partire dalla data in cui le pronunce della Corte vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. I provvedimenti assunti dalla Corte costituzionale sono trasmessi al Parlamento e ai Consigli regionali in modo tale che questi possano emanare nuovi provvedimenti volti a disciplinare una materia rimasta «priva di disciplina».