Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
La discussione fu animata dalla richiesta dell’on. Tommaso Perassi (Gruppo Repubblicano) di sostituire il termine di venti giorni, previsto nella prima stesura, con quello, tradizionale per l’ordinamento italiano, di quindici giorni (proposta accolta dall’Assemblea) e da un emendamento dell’on. Giuseppe Codacci Pisanelli (Democrazia cristiana) al fine di stabilire la non retroattività delle leggi. L’emendamento fu rigettato e l’on. Egidio Tosato spiegò: «[…] pur essendo d’accordo di massa sul principio generale e fondamentale della irretroattività della legge, la Commissione […] non ritiene opportuno inserire nella Costituzione una specifica norma che stabilisca senza eccezioni la irretroattività della legge. Tale norma rigida potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Si pensi ad esempio alle gravi difficoltà che sorgerebbero in materia di modificazioni in aumento degli stipendi, cui si ritenga di dare efficacia retroattiva».
La promulgazione di una legge conclude il procedimento legislativo: con essa, il Presidente della Repubblica decreta la pubblicazione del provvedimento approvato dalle due Camere e ne prescrive l’osservanza. Dall’entrata in vigore della Costituzione, solamente nella seconda metà degli anni Ottanta è stata approvata una norma sulla promulgazione, intesa come un «decreto presidenziale» composto da tre parti: 1) l’accertamento dell’identità del testo approvato dalle due Camere («La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato…»); 2) la volontà del Presidente della Repubblica di promulgare la legge («Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge…»); 3) l’ordine di esecuzione («La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato»).