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Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Che cosa significa? Questo lungo articolo stabilisce innanzitutto il rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale. Le norme generali del diritto internazionale, che regolano i rapporti degli Stati tra loro, entrano a far parte dell’ordinamento italiano.
I successivi passaggi si concentrano invece sulla condizione dello straniero in Italia, in una situazione sia di normalità sia di eccezionalità: nel primo caso si intende la situazione di uno straniero che si trova in Italia per lavoro, turismo, scelta di vita ecc.; nel secondo, invece, la drammatica situazione di chi si trova in Italia per sfuggire alla mancanza di libertà del suo Paese di origine, o di chi si rifugia in Italia perché nel suo Paese è accusato di reati politici (come accade a chi in Paesi non democratici ha criticato il Governo, promosso manifestazioni, scoperto scandali politici…) o non può esercitare le libertà democratiche. In questo caso la Costituzione accorda allo straniero, a certe condizioni di legge, il diritto di asilo, ossia di una “sicura” ospitalità.

Ma perché...? Il diritto d’asilo rappresenta un tratto importante delle democrazie: tramite esso si afferma che una serie di valori sono così alti e importanti da permettere, a chi non può esercitarli, di rifugiarsi in Italia. Quando però si tratta di capire chi è minacciato nel suo Paese e chi ha diritto all’asilo politico, la questione diventa molto più complessa. Nel mondo esistono infatti molti Paesi nei quali le libertà democratiche caratteristiche dell’Occidente non vengono rispettate. Spesso la fuga da questi Paesi non avviene però per ragioni di democrazia ma è dettata da bisogni materiali, dalla povertà e dal sogno di una vita migliore. Proprio perché queste due dimensioni si sovrappongono, spesso lo Stato è restio a concedere il diritto d’asilo.
A proposito della nozione di “straniero”, è importante una precisazione. Quando la Costituzione è stata varata non esisteva ancora l’Unione Europea. Per questo l’ordinamento italiano attuale prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un Paese dell’Unione Europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un Paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).

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