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Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

Che cosa significa? L’art. 103 ha disposto la conservazione di alcuni «giudici speciali»: il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i Tribunali militari.
Il primo ha giurisdizione riservata sulle materie volte a tutelare «gli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi» nei confronti della pubblica amministrazione.
La seconda ha giurisdizione riservata sulle «materie di contabilità pubblica».
Quanto alla giustizia militare, il suo ordinamento è stato riformato nel 1981 (legge n. 180) e prevede i Tribunali militari, la Corte militare di appello, il Tribunale militare di sorveglianza (il cui compito è quello di vigilare sull’esecuzione delle pene) e il Consiglio della magistratura militare (le cui funzioni sono analoghe a quelle del Consiglio superiore della magistratura). In tempo di guerra sono previsti Tribunali militari ordinari, straordinari e di bordo.

Ma perché...? Con l’art. 103, la Costituzione intende conservare alcuni giudici speciali aventi natura tecnica per non vanificare i patrimoni di esperienze di alcune magistrature quali il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Mediante l’art. 103, quindi, i Costituenti hanno voluto rendere possibile la sopravvivenza di alcuni giudici speciali quali il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali (TAR) per le questioni di diritto amministrativo, i Tribunali militari per il diritto militare e la Corte dei conti per la contabilità pubblica.
La natura dei tribunali militari in periodo di guerra contrasta con il principio di indipendenza stabilito dall’art. 108, poiché i magistrati che vi operano sono, di fatto, militari in servizio sottoposti al vincolo gerarchico e strettamente dipendenti dal comandante supremo.

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