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Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione dei cittadini estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Che cosa significa? L’art. 102 si riferisce alla «funzione giurisdizionale». Che cosa si intende con questa espressione? In genere, l’«attività esercitata da organi pubblici posti in posizione di indipendenza e imparzialità (i magistrati), i quali sono dotati di poteri decisori che, sulla base di regole processuali, e per la definizione di casi concreti, sono idonei a tradurre la volontà della legge in un provvedimento finale, destinato ad assumere l’autorità di cosa giudicata».
Semplificando, i magistrati ordinari (sia civili che penali) sono le figure deputate a esercitare la funzione giurisprudenziale. L’articolo vieta esplicitamente il ricorso ai giudici straordinari (cioè, organi appositamente creati per giudicare alcuni reati solamente dopo che questi sono stati commessi) e ai giudici speciali (organi competenti a formulare un giudizio esclusivamente su determinate materie che, in alcuni casi, sono ammessi dalla stessa Costituzione). L’articolo permette, inoltre, la partecipazione del «popolo» all’amministrazione della giustizia: ciò avviene nelle Corti di assise (preposte a giudicare i reati più gravi) composte da due giudici e da sei cittadini scelti tramite sorteggio.

Ma perché...? Il potere giudiziario è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato insieme all'esecutivo e al legislativo. Eppure c'è una differenza profonda. I magistrati che lo esercitano non sono eletti come i parlamentari che esercitano il potere legislativo né sono “a tempo” come i membri del governo. Di fatto, sono dipendenti pubblici. Essi però non elaborano le leggi, ma le applicano, un compito estremamente difficile che richiede una competenza che si acquisisce negli anni e dopo gli opportuni studi. Anche per questa ragione l'amministrazione ordinaria della giustizia non può essere affidata a comuni cittadini ma a magistrati specializzati in questo compito.

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