Abrogato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001.
Il contenuto Il testo approvato dall’Assemblea recitava: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione». L’articolo 115 delineava «il tipo di Regione normale» (a statuto ordinario) il cui ordinamento era determinato «da norme generali inserite nel testo costituzionale e uguali per tutte». È stato riassorbito dall’articolo 114.