Articolo precedente

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Che cosa significa? Questa è la versione attuale dell’articolo 117, modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001; assegna alle Regioni la competenza legislativa su tutte le materie a eccezione di quelle esplicitamente riservate allo Stato.
Sulla base dell’art 117 esistono tre tipologie di potestà legislative:

  • quella esclusiva delle Regioni (cioè in ogni materia non riservata allo Stato);
  • quella concorrente (lo Stato ha il compito di fissare i «principi fondamentali» e le Regioni di approvare la legislazione specifica di settore);
  • quella esclusiva dello Stato (riguarda i settori indicati con le lettere da a a s).
Secondo la dottrina, l’art. 117 prevede una serie di competenze trasversali: si tratta cioè di «materie smaterializzate», che «costituiscono il titolo legittimante per l’esercizio del potere legislativo da parte del legislatore statale». Per esempio, la Corte costituzionale indica come competenze trasversali la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente, il coordinamento della finanza pubblica, la tutela dei beni culturali, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la difesa dello Stato, l’ordinamento penale, il coordinamento statistico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.

Ma perché...? La lunghezza e il dettaglio di questo articolo sono spia della volontà di fornire indicazioni precise su una materia di fatto nuova per l’Italia. Tradizionalmente l’Italia è stato un Paese accentrato (per una scelta che risale all’epoca dell’Unità). L’ampliamento delle prerogative delle Regioni non ha modificato l’impianto generale dello Stato, che non è diventato federale, ma ha comportato maggiori poteri per le Regioni. Da qui anche il rischio di conflitti tra enti locali e Stato centrale e la necessità di stabilire con chiarezza chi deve fare che cosa.
Il decentramento è un processo in atto, per alcuni troppo avanzato e per altri incompiuto, e del quale è ancora difficile fornire un bilancio sia dal punto di vista economico (il costo delle istituzioni regionali per i cittadini) sia dal punto di vista politico (la maggior vicinanza tra cittadini e istituzioni) sia dal punto di vista amministrativo (la maggior efficienza dei servizi).

  Articolo successivo