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Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Che cosa significa? L'attuale formulazione dell'articolo 118, stabilita nel 2001, attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e, «solo per assicurarne l’esercizio unitario», a «Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». Le funzioni amministrative devono essere attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (in poche parole, a chi può svolgerle al meglio).
La sussidiarietà può essere orizzontale (la distribuzione delle funzioni amministrative avviene fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini) o verticale (le funzioni amministrative sono affidate all’ente più vicino ai cittadini che, solitamente, può soddisfare le loro aspettative nella maniera più efficace).
Il principio di differenziazione stabilisce che le diverse competenze siano attribuite ai vari livelli di governo sulla base delle loro caratteristiche organizzative e strutturali. Infine, il principio di adeguatezza impone che le amministrazioni alle quali sono state affidate le funzioni amministrative debbano essere realmente in grado di esercitarle.

Ma perché...? La riforma del 2001, però, ha reso non facile l’attribuzione delle funzioni in quanto costringe la giurisprudenza a distinguere tra: 1) funzioni fondamentali riservate alla legislazione esclusiva dello Stato; 2) funzioni attribuite ai Comuni; 3) funzioni proprie di cui sono titolari Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; 4) funzioni di «esercizio unitario» conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Un particolare problema riguarda le Città metropolitane. La loro istituzione è oggetto di un iter travagliato che non ha ancora avuto termine. Di fatto con la realizzazione della Città metropolitana una grande città (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo) entrerebbe a far parte di un unico grande comune insieme ai comuni limitrofi, che sono più piccoli e che spesso condividono i medesimi tipi di problemi (trasporti, smaltimento rifiuti ecc.), allo scopo di integrare i servizi.

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