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Articolo 130

Abrogato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001.

Che cosa significa? Il testo dell’art. 130 approvato dai costituenti era il seguente: «Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione». L’articolo disponeva controlli sugli atti degli enti locali che erano attuati dal Comitato regionale di controllo. A questa forma di controllo oggi si è sostituita la possibilità di ricorso al TAR e alla Corte Costituzionale.

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