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Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Che cosa significa? L’art. 131 determina la denominazione, il numero e i confini delle Regioni: in questo modo la loro estensione è decisa dallo Stato utilizzando un criterio storico-geografico (i confini delle 20 Regioni sono stati definiti sulla base delle comuni radici storico-culturali delle diverse comunità presenti sul territorio regionale). Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige sono indicate con il trattino d’unione per sottolineare che si trattava di un nucleo territoriale unico in origine, comprendente aree aventi diversa denominazione geografica.

Ma perché...? I confini delle Regioni sono giusti? Le Regioni sono troppe o troppo poche? Si tratta di argomenti che talvolta animano la pubblica opinione e che coinvolgono aspetti molto diversi: il senso di identità di alcune popolazioni, i costi degli enti locali, situazioni di maggiore e minore omogeneità ecc.
Quando si discusse su quali dovessero essere le Regioni, alcuni sostennero che il Molise e l’Abruzzo costituissero una sola regione (la separazione fu poi decisa con la legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963); inoltre, veniva proposto il Salento (le attuali province di Lecce, Brindisi e Taranto in Puglia), la Lucania (territorio che comprende una parte dell’attuale Basilicata oltre al Cilento e alla Valle di Diano oggi comprese nei confini della Campania) e l’Emilia lunense (territorio che comprende le province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia).
Negli anni Novanta la Fondazione Agnelli ha proposto un accorpamento delle Regioni, adottando come criterio l'autosufficienza finanziaria e la predisposizione rispetto a progetti di sviluppo.
Ogni progetto di revisione dei confini delle Regioni si scontra però con numerose difficoltà politiche e costituzionali.

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