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Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Che cosa significa? Poiché la Costituzione non ha fissato le regole per l’attivazione e lo svolgimento di un procedimento davanti alla Corte costituzionale, le condizioni per l’ammissibilità del giudizio e gli atti necessari al suo funzionamento sono dettati dalla legge n. 87 del 1953, secondo la quale la Corte può «disciplinare l’esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti». Nel corso degli anni, la dottrina ha ribadito più volte che le decisioni della Corte costituzionale non sono né appellabili, né sottoponibili al controllo da parte di altri giudici.

Ma perché...? La Corte costituzionale svolge una funzione indispensabile, dato che la Costituzione in molti casi espone principi generali e non norme specifiche. Le formule costituzionali, spesso elastiche e indeterminate, richiedono un'interpretazione.
Non si deve però pensare che la Corte costituzionale abbia una competenza senza limiti. In vari casi ha anzi sottolineato i limiti della propria azione, per esempio di non poter determinare le condotte punibili e le relative sanzioni o di pronunciarsi non su una singola norma ma su un insieme di norme, cosa che comporterebbe la creazione di una nuova normativa.

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