Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Che cosa significa? L'articolo 138 stabilisce le norme per la revisione della Costituzione. Si tratta di passaggi complessi.
Il procedimento è il seguente: una legge costituzionale deve essere approvata dalle due Camere per due volte successive a distanza di tre mesi l’una dall’altra; nel caso in cui nella seconda votazione venga raggiunta in entrambe le Camere la maggioranza dei due terzi, la legge è approvata in via definitiva e promulgata dal Presidente della Repubblica.
Se, nella seconda votazione, la legge viene approvata semplicemente con una maggioranza assoluta (50% +1) viene pubblica in Gazzetta Ufficiale in modo tale da consentire l’avvio del possibile iter referendario (il referendum costituzionale può essere chiesto, entro tre mesi, da un quinto dei componenti di una Camera, da cinque Consiglio regionali o da cinquecentomila elettori).
Se il referendum viene effettivamente promosso, l’applicazione o il rigetto della legge dipendono dall’esito del referendum. Nel caso in cui il referendum non venga promosso, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata di nuovo in Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrata in vigore.
Ma perché...? Le norme per la revisione della Costituzione impongono tempi lunghi e vari passaggi. Perciò la revisione della Costituzione, anche senza contrasti tra le forze parlamentari, non avviene mani in tempi brevi. Si tratta di una forma di garanzia, atta a impedire uno stravolgimento della Costituzione, anche se non viene incontro alle esigenze di urgenza ed efficacia che la realtà può imporre.
Anche il popolo italiano può esprimersi in modo diretto sulla revisione della Costituzione.
Le leggi costituzionali infatti possono essere sottoposte a referendum costituzionale: fino ad oggi, ciò è avvenuto nel 2001 (quando è stata approvata la legge di modifica del Titolo V) e nel 2006 (quando è stata bocciata una proposta di modifica dell’intera Parte II).
Riflettendo sull'eccessiva rigidità della Costituzione, Nel 1991, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga propose l’abolizione del processo di revisione stabilito dall’art. 138 prefigurando l’ipotesi di un’Assemblea costituente (tema emerso altre volte nel dibattito politico). Un'Assemblea costituente sarebbe un organismo eletto dai cittadini e finalizzato alla sola revisione della Costituzione.
Tradizionalmente le Assemblee costituenti sono organismi eccezionali, che si costituiscono in momenti particolari e traumatici della storia (nel caso dell'Assemblea costituente italiana, dopo la Seconda guerra mondiale e la fine del fascismo).