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Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.

Che cosa significa? Scopo di questo articolo è tutelare le donne lavoratrici, in particolare le madri di famiglia, e i minori che lavorano. L’articolo ha permesso l’approvazione di una legislazione che afferma la piena uguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici: in particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.
Inoltre, a partire dagli anni Novanta, si è andata affermando una politica finalizzata al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale (ovvero effettiva) tra donne e uomini, che spesso è stata ostacolata da pregiudizi, discriminazioni e forme di sfruttamento.
Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro dei bambini (0-15 anni) e consente quello degli adolescenti (15-18 anni), ma a due condizioni: il minore deve essere riconosciuto idoneo all’attività lavorativa mediante un esame medico; al minore deve essere garantita la frequenza alle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Ma perché...? Questo articolo si basa su un principio di “discriminazione positiva”, ossia riserva speciali diritti a soggetti svantaggiati. Perché riservare particolari diritti alla madre? Da un lato (quando si parla, ad es., di “essenziale funzione familiare”) questo è l’effetto della tradizione cattolica, che è una delle matrici della Costituzione, dall’altro deriva della constatazione che gli eventi della nascita di un bambino e dell’allattamento sono a carico della madre, non del padre. Su queste basi la legge italiana concede alle donne lavoratrici una serie di garanzie che permettono loro di mantenere il proprio posto di lavoro e, per alcuni mesi (gli ultimi della gravidanza e i primi della vita del bambino), lo stipendio.
I commi finali di questo articolo si soffermano sui diritti dei minori che lavorano; lo stabilire un’età minima per l’ingresso nel mondo del lavoro e il garantire una parità di retribuzione hanno come scopo quello di impedire forme di sfruttamento.

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