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Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’Ufficio del Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Che cosa significa? Per essere eletti Presidente della Repubblica, è necessario avere la cittadinanza italiana, aver compiuto cinquant’anni d’età e godere dei diritti civili e politici. La carica presidenziale è incompatibile con qualsiasi altra carica: il Presidente della Repubblica non può avere altri incarichi, come ad esempio quello di ministro o di parlamentare.
L’assegno di cui parla l’articolo è la sua retribuzione, benché tale termine sia improprio: quello del Presidente non è infatti un lavoro; la dotazione di cui parla l’articolo è l’insieme dei beni connessi alla carica, come l’appartamento o l’auto di servizio.

Ma perché...? Una delle questioni più importanti circa l’art. 84 è quella della rielezione del Presidente della Repubblica: la Costituzione non è esplicita sull’argomento; tale silenzio è interpretabile – secondo la dottrina – come un’assenza di divieto giuridico alla rielezione, per quanto questo evento sia considerato “irrituale”.
Il problema è rimasto puramente dottrinale fino a qualche anno fa, quando è stata proposta la rielezione dell’allora Presidente Ciampi, che alla fine ha però rifiutato; diversamente è accaduto nel 2013, quando il Presidente Napolitano è stato invece rieletto.

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