Articolo precedente

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Che cosa significa? L’articolo definisce la durata del mandato presidenziale che, secondo la dottrina prevalente, ha inizio dal momento del giuramento; l’articolo intende poi stabilire i tempi dell’elezione, affrontando anche alcuni casi particolari.
Il secondo comma dispone che, trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, il Presidente della Camera convochi il Parlamento in seduta comune: l’obiettivo è di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica prima della fine del settennato precedente. Nel caso in cui le Camere non siano in grado di eleggere il nuovo Presidente nei tempi previsti dalla Costituzione, le soluzioni prospettate dalla dottrina sono due: la proroga dei poteri del Presidente uscente o la supplenza. Circa la proroga dei poteri presidenziali, il comma terzo la prevede solamente nell’ipotesi in cui l’elezione del Presidente debba avvenire a opera delle Camere appena rinnovate.
Non è mai avvenuto che le Camere non siano state in grado di eleggere il Presidente della Repubblica: tale eventualità è stata solo sfiorata una volta, nel caso del Presidente Leone, eletto alla ventitreesima votazione cinque giorni prima del termine del mandato del Presidente Saragat.

Ma perché...? Il Presidente resta in carica per sette anni, a differenza delle Camere che restano in carica cinque anni. Una simile durata della carica presidenziale ha due scopi: permettere una continuità delle istituzioni a prescindere dalle elezioni del Parlamento e rendere indipendente il Presidente dal Parlamento che lo ha eletto.
Solo nel 2013 la situazione è divenuta delicata, per la vicinanza tra le elezioni parlamentari e l’elezione del Presidente della Repubblica: in questo caso non è stato tanto un errore di calcolo della Costituzione a determinare la complicazione, ma il fatto che le Camere siano state sciolte in anticipo rispetto alla loro scadenza naturale.

  Articolo successivo