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Articolo 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Che cosa significa? Il primo comma del nuovo art. 120 – modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001 – stabilisce il divieto di adozione di misure limitative della libera circolazione delle persone e delle cose. L'argomento è oggetto di discussione perché si tratta di capire caso per caso quale forma di circolazione può essere impedita. Una discussione piuttosto accesa ha per esempio riguardato il trasporto di rifiuti pericolosi. La Corte di Cassazione si è espressa sulla circolazione dei rifiuti pericolosi – materia che rientra nelle disposizioni dell’art. 120 – precisando che «il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale […] per i soli rifiuti urbani non pericolosi […] e non anche per altri tipi di rifiuti».
Il secondo comma prevede la possibilità per il Governo di «sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni». Il significato del comma è quello di risolvere situazioni particolarmente difficili in termini di legalità, efficienza, salute, che un ente locale non è in grado di affrontare.
Di fatti quindi questo articolo pone dei limiti ai poteri degli enti locali, ma fornisce una garanzia ai cittadini nei casi di gravi disservizi o danni per la salute e rischi di illegalità.

Ma perché...? Secondo la dottrina, si tratta di un «potere sostitutivo straordinario», che il governo può esercitare «sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi» indicati nel secondo comma. Con questo articolo lo Stato si riserva una sorta di “potere di salvataggio” nei confronti delle amministrazioni locali in particolari circostanze. Lo Stato non può intervenire semplicemente perché, per esempio, le scelte di un Comune non sono condivise da una larga parte dei cittadini, perché questo riguarda scelte di carattere politico, che vengono sanzionate o approvate con le elezioni successive. Dobbiamo pensare invece a casi straordinari: riciclaggio di rifiuti che non funziona, gravi problemi di ordine pubblico, infiltrazioni mafiose ecc. In questi casi lo Stato interviene per ripristinare condizioni di normalità, efficienza e legalità. L'intervento non è arbitrario, ma segue comunque norme e procedure precise.

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