Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Che cosa significa? Il nuovo art. 122 – modificato con legge costituzionale del 22 novembre 1999 – stabilisce le modalità di costituzione degli organi regionali.
Innanzitutto contempla l’elezione diretta del Presidente della Regione, la nomina degli assessori da parte del Presidente e la competenza regionale in materia di sistema elettorale.
Il sistema elettorale prevede che una parte dei seggi sia assegnata con metodo proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, mentre la restante parte è attribuita con metodo maggioritario alla lista regionale che ha ottenuto più voti. Ciascuna lista regionale è guidata da un capolista che coincide con il candidato designato, in caso di vittoria, ad assumere la carica di Presidente della Regione.
I consiglieri regionali – ai quali è assicurata un’indennità in grado di garantire loro l’indipendenza economica – non godono dell’immunità penale, ma dell’insindacabilità (le loro opinioni espresse durante l’esercizio delle funzioni non possono essere giudicate con processo penale) e possono agire in base al divieto di mandato imperativo (non sono obbligati a rispondere alle richieste dei cittadini che li hanno votati).
L’art. 122, inoltre, afferma che spetta alle Regioni determinare i casi di incompatibilità e di ineggibilità dei consiglieri, degli assessori e del Presidente della Giunta.
Ma perché...? Dato il crescente peso delle Regioni come enti politico-amministrativi, è stato necessario introdurre una norma che regola la carica di consigliere. Di fatto un consigliere non solo non può essere membro di un altro consiglio regionale, ma neppure del Parlamento italiano e del Parlamento europeo: più ancora che un conflitto di interessi, in questo caso si vuole evitare un accumulo di cariche che danneggerebbe l'attività del consigliere.
Sono da notare due particolarità, che distinguono il Presidente della Regione dal Presidente del Consiglio. Il Presidente della Regione è eletto direttamente dai cittadini, mentre il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica. Inoltre il Presidente della Regione assegna e revoca la carica di assessore in autonomia (fatte salve le trattative politiche, che però non sono previste dalle norme costituzionali), mentre i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica.