Articolo precedente

Articolo 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Che cosa significa? Il nuovo art. 123 – modificato con leggi costituzionali del 22 novembre 1999 e del 18 ottobre 2001 – rafforza l’autonomia statutaria delle Regioni: pur non avendo cancellato gli statuti del 1971, le Regioni hanno dovuto provvedere ad adottare dei nuovi statuti, in quanto i vecchi non erano più adeguati alle novità normative introdotte dalla riforma del 2001. Lo statuto è un atto contenente i principi fondamentali e le norme necessari al funzionamento della Regione.
L’approvazione dello statuto avviene con il seguente procedimento:

  1. due deliberazioni del Consiglio regionale assunte a maggioranza assoluta (fra la prima e la seconda devono intercorrere almeno due mesi);
  2. un referendum se richiesto da un quinto dei consiglieri o da un cinquantesimo degli elettori;
  3. lo Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto regionale, può ricorrere alla Corte costituzionale;
  4. in caso di ricorso dello Stato, la Corte costituzionale giudica sulla conformità dello statuto alla Costituzione: in caso di risposta affermativa, lo statuto regionale viene promulgato.
L’art. 123 prevede un nuovo organo, denominato Consiglio delle autonomie locali che rappresenta «una nuova forma organizzativa stabile di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali al fine di attuare il principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali».

Ma perché...? Lo statuto è una sorta di “Costituzione” della Regione. Anche i Comuni e altre realtà, come le Università, sono rette da uno statuto. Lo statuto però è soggetto alle norme costituzionali, che sono la legge fondamentale dello Stato. Se non lo fossero, le Regioni sarebbero di fatto degli Stati autonomi. I vari tipi di legge, infatti, si trovano tra di loro in un rapporto gerarchico e la Costituzione si trova al vertice di questa gerarchia. Per questa ragione anche lo Statuto regionale deve essere in accordo con la Costituzione.
L'approvazione dello Statuto spetta al Consiglio regionale, ma anche i cittadini, tramite referendum, possono esprimere il loro consenso o dissenso.

  Articolo successivo