Abrogato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001.
Che cosa significa? Il testo dell’art. 124 era il seguente: «Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione». Con questo articolo, la Costituzione istituiva la figura del «commissario di Governo», il cui compito era quello di fungere da coordinamento fra il Governo e le Regioni (per esempio, il commissario trasmetteva al Governo le leggi regionali). In realtà anche oggi è presente un rappresentante dello Stato centrale, che è il prefetto.