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Articolo 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Che cosa significa? L’art. 125 – modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001 – prevede l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali (TAR). In Trentino opera il Tribunale di giustizia amministrativa e in Sicilia il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.
Il loro compito è quello di giudicare sui ricorsi di privati cittadini che ritengono lesi i propri interessi da atti compiuti dalla Pubblica amministrazione.
Anche la versione precedente dell'art. 125 prevedeva un organo decentrato di controllo sugli atti amministrativi della Regione.

Ma perché...? I TAR sono stati istituiti nel 1971. Essi giudicano in primo grado gli atti amministrativi. In caso di ricorso contro le sue decisioni, ci si appella al Consiglio di Stato.
Il TAR del Lazio ha una competenza particolare, perché è incaricato di prendere in esame i ricorsi contro atti amministrativi emanati da un'amministrazione statale che hanno una valenza per più regioni.
Quando un cittadino può rivolgersi al TAR regionale? Quando ritiene che un atto amministrativo sia illegittimo, cioè vada contro le regole giuridiche : non bisogna pensare ad atti palesemente contrari alla legge (furti ecc.), ma a provvedimenti più complicati, come le norme dei bandi di concorso.

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