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Articolo 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Che cosa significa? L’art. 126 – modificato con legge costituzionale del 22 novembre 1999 – regola l’eventuale scioglimento del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda gli atti contrari alla Costituzione, la dottrina sostiene che non è sufficiente l’approvazione di una legge incostituzionale per procedere allo scioglimento di un Consiglio regionale: per farlo si devono verificare delle vere e proprie attività anticostituzionali «intenzionali, gravi o reiterate» in grado di «turbare l’equilibrio generale dei rapporti fra lo Stato e una Regione».
Circa le gravi violazioni di legge, la dottrina sembra confermare che per procedere allo scioglimento i comportamenti illegittimo debbano avere carattere di «frequenza e intensità».
Infine, per quanto concerne le ragioni di sicurezza nazionale, la dottrina ritiene che l’ipotesi dello scioglimento potrebbe essere presa in considerazione in un caso-limite quale, per esempio, un atto volto a minare l’indivisibilità della Repubblica.

Ma perché...? Questo articolo definisce i casi di scioglimenti del Consiglio regionale e rimozione del Presidente. Sono interessanti due aspetti. Innanzitutto il fatto che, per le gravo ragioni indicate, sia il Presidente della Repubblica a stabilire lo scioglimento del Consiglio regionale e la decadenza del Presidente della regione indica bene che le Regioni non sono enti autonomi, ma soggette all'autorità dello Stato.
In secondo luogo, con la decadenza o la sfiducia del Presidente della Regione, anche il Consiglio regionale viene sciolto. È una differenza importante rispetto a quanto avviene nei rapporti Governo-Parlamento. La caduta di un Governo non comporta infatti lo scioglimento delle Camere e il rinvio a nuove elezioni. Il Parlamento resta in carica e le forze politiche cercano di formare un nuovo Governo.
Vale la pena qui di ricordare la profonda differenza che sussiste tra Presidente della Regione e Presidente del Consiglio: il primo è eletto direttamente dai cittadini, il secondo nominato dal Presidente della Repubblica sulla base degli esiti delle consultazioni con le forze politiche.

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