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Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Che cosa significa? Come per molti altri articoli della Costituzione, anche nello scrivere questo i Costituenti avevano in mente il regime fascista e in particolare la cancellazione della libertà personale. Perciò la prima parte della Costituzione è aperta da un articolo dedicato alla libertà personale, intesa come condizione indispensabile per godere di qualsiasi altra libertà. Per la stessa ragione l’articolo è attento nel definire le misure cautelari che l’autorità può assumere in caso di necessità, nel vietare ogni forma di violenza fisica o morale e nell’indicare il concetto di limite massimo per la carcerazione preventiva: in altri termini, quanto tempo una persona può restare in carcere prima di essere giudicata.
L’articolo stabilisce che anche la perquisizione personale deve avvenire nel modo previsto dalla legge: ciò non significa che la polizia non può perquisire le persone, ma che non può agire arbitrariamente e che deve rispettare delle norme.

Ma perché...? La libertà personale è un diritto caratteristico dei regimi democratici. In un contesto sociale la libertà individuale non può tuttavia essere illimitata, perché deve essere conciliata con i diritti degli altri cittadini: quando si violano le regole della convivenza civile, la restrizione della libertà diventa legittima. Ma questo articolo si preoccupa soprattutto di stabilire i limiti d’azione dello Stato e delle forze di polizia, considerando la restrizione della libertà un danno consistente nei confronti della persona che la subisce.
È chiaro che cosa significa il divieto di esercitare la violenza fisica, ma che cosa si intende con “violenza morale”? Dobbiamo immaginare forme di denigrazione, ricatti, pressioni psicologiche cui può essere sottoposta la persona incarcerata. A tutto ciò si aggiunge il fatto che la detenzione stessa, costringendo la persona all’interno di uno spazio spesso ristretto e affollato, comporta una forma di “dolore mentale” che può arrivare fino allo sviluppo di vere e proprie patologie.

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