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Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Che cosa significa? L’art. 133 dispone che il mutamento delle circoscrizioni provinciali esistenti o l’istituzione di nuove Province possano essere effettuati mediante legge formale delle Camere o il ricorso a una delega legislativa. Al fine della costituzione di una nuova Provincia, il parere della Regione è obbligatorio, ma non vincolante. Le Regioni a statuto speciale posseggono una titolarietà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.
Per quanto concerne l’istituzione di nuovi Comuni, questa avviene mediante leggi regionali. L’art. 133 stabilisce l’obbligo di consultare le popolazioni interessate quale garanzia a tutela dell’autonomia dei Comuni nei confronti delle Regioni. La dottrina, però, ritiene che l’esito della consultazione popolare non vincoli il legislatore regionale, «che rimane libero di adeguarsi o meno alla volontà delle popolazione interessate».

Ma perché...? Le Province sono da alcuni anni nell'occhio del ciclone. Il loro numero è aumentato significativamente nel volgere di pochi anni e successivamente si è iniziato a parlare della loro riduzione o abolizione. È un dibattito in corso che trova il suo fondamento sia in considerazioni amministrative (sono davvero necessarie le Province?) sia in considerazioni di carattere economico (quanto costa alla collettività l'esistenza dell'ente Provincia?). Le riflessioni di carattere economico-amministrativo si scontrano spesso con valutazioni di tipo politico. Fino ad ora non si è approdati a nulla, ma le ipotesi sono molte, dalla revisione della Costituzione alla legge ordinaria.

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