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Articolo 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Che cosa significa? La Corte costituzionale può esprimere il proprio giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello Stato e delle leggi regionali; sui reati eventualmente commessi dal Presidente della Repubblica; sui conflitti di competenze fra gli organi dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra Regioni; sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
La Corte costituzionale non può procedere al controllo di legittimità sulle leggi di sua iniziativa, ma il suo intervento deve essere richiesto dal Governo, da una Regione o da una parte in causa durante lo svolgimento di un processo.
Una parte in causa di un processo può chiedere al giudice di sottoporre una determinata norma al giudizio della Corte costituzionale: se il Giudice accetta la richiesta procede alla sospensione del processo e investe della questione la Corte costituzionale; a questo punto il processo può riprendere solamente dopo che la Corte costituzionale ha emesso il proprio giudizio.
Le sentenze della Corte si definiscono «di accoglimento» (in questo caso viene riconosciuta l’illegittimità di una norma) o «di rigetto» (quando una norma è ritenuta conforme alla Costituzione).

Ma perché...? La Corte costituzionale non giudica nel merito, ossia non si pronuncia sulla bontà o meno di una legge. Si tratterebbe infatti di un comportamento improprio, perché l'indirizzo di una legge è una scelta politica, che deve essere giudicata dagli elettori. La Corte costituzionale valuta invece se tale legge è conforme alla Costituzione: tutte le leggi devono esserlo perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Per accertare la coerenza di una legge con la Costituzione, la Corte deve anche considerare lo scopo di una legge, un elemento quindi che può sembrare “politico”. Ma i Costituenti hanno ritenuto che dovesse essere proprio così, una valutazione piuttosto “elastica” per poter essere efficace.

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