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Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Che cosa significa? L’art. 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero che è ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza uno dei fondamenti dell’ordinamento italiano, tanto che entrambe escludono la possibilità di sottoporre il principio a revisione costituzionale. Sulla base delle norme dell’art. 21, la giurisprudenza riconosce pienamente il diritto di cronaca e la libertà di informare, in quanto si ritiene impossibile distinguere fra espressione del pensiero e narrazione dei fatti.
I soli limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano il dovere di difendere la Patria (non si possono diffondere notizie che riguardano la sicurezza dello Stato), il segreto giudiziario (non si possono diffondere atti processuali per garantire l’efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell’onorabilità delle persone. Queste ultime due limitazioni sono spesso fonte di discussione: secondo alcuni, il diritto di informazione legittimerebbe il giornalista a cercare e pubblicare informazioni anche in modi discutibili (si parla allora di “talpe” nei tribunali, “pubblicazioni illecite”…).

Ma perché...? Questo lunghissimo articolo sancisce con qualche restrizione la libertà di stampa, in quanto manifestazione della libertà di pensiero, che è una delle libertà fondamentali dell’uomo. Come si vede, le limitazioni che la Costituzione intende assolutamente evitare sono relative all’azione dello Stato sui cittadini e sugli organi di informazione, memore delle censure e delle chiusure forzate dei giornali a opera del fascismo. Perché allora l’Italia non risulta in testa alle classifiche della libertà di stampa, ma, anzi, è segnalata negativamente dall’associazione Reporters sans frontières? Perché nei fatti la libertà di stampa non è minacciata solo da governi repressivi, ma da molti altri fattori: l’esistenza di gruppi malavitosi che minacciano o uccidano i giornalisti, l’impossibilità di esercitare la professione di giornalista, il rapporto tra giornalismo e politica ecc.

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