Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Che cosa significa? Approvando questo articolo, l’Assemblea costituente volle ribadire e precisare il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. È possibile che un cittadino subisca limitazioni della sua capacità giuridica, ossia dei suoi diritti, come sanzione dei propri comportamenti (ad es. l’interdizione dai pubblici uffici) o come conseguenza della sua condizione di salute mentale (ad es. la perdita della patria potestà), ma non per ragioni politiche, cioè per una decisione presa dal Governo ai danni di una persona o di un gruppo di persone.
Ma perché...? La perdita della cittadinanza ha effetti enormi: un individuo perde l’insieme dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino. Una volta divenuto apolide, senza patria, non ha più diritto a risiedere nello Stato. Di fatto è in balìa delle decisioni degli organi dello Stato e delle norme che regolano i rapporti degli stranieri in quel Paese: tale era la situazione, ad esempio, di molti ebrei negli anni della Seconda guerra mondiale. Per indicare questa condizione si usa un’espressione molto intensa, quella di “morte civile”: non perché l’ex-cittadino muoia, ma perché muoiono i suoi diritti.