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Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Che cosa significa? Con questo articolo l’Assemblea costituente stabilì che solamente il Parlamento, attraverso l’approvazione delle leggi, poteva limitare la libertà dei cittadini. A sua volta l’azione del Parlamento veniva limitata dalla Costituzione, che imponeva al legislatore il pieno rispetto dello status libertatis, ovvero del pieno rispetto delle libertà personali. L’art. 23 si riferisce alle prestazioni personali, come ad esempio l’obbligo di far parte di una giuria popolare o di testimoniare in un processo, e patrimoniali, come ad esempio l’obbligo di pagare le imposte; il concetto che sta alla base dell’articolo è quello di “riserva di legge”: lo Stato può imporre ai suoi cittadini un determinato sacrificio soltanto sulla base della legislazione in vigore. Fino alla sua abolizione, avvenuta il 1° gennaio 2005, il servizio militare obbligatorio veniva indicato come “la prestazione personale per eccellenza e la più gravosa che possa ammettersi in una società civile e democratica e in uno Stato di diritto”.

Ma perché...? In base a questo brevissimo articolo non può esserci alcuna arbitrarietà da parte della Pubblica Amministrazione: per quanto possiamo essere contrari a una tassa o a un altro obbligo imposto dallo Stato, quando essi nascono da una legge approvata in Parlamento sono legittimi, a meno che non violino in qualche modo la Costituzione. Lo stesso vale ai livelli inferiori: solo attraverso la legge o le norme che discendono da una legge, gli enti locali possono imporre tributi, stabilire norme di comportamento ecc. Per fare qualche esempio banale, un vigile non può darci una multa se non abbiamo violato una norma del codice della strada; un funzionario comunale non può chiederci a sua discrezione di pagare una somma di denaro per rilasciarci un documento.

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