Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Che cosa significa? L’articolo stabilisce con chiarezza che ciascun cittadino ha il diritto di essere giudicato dal suo giudice naturale: ciò significa che il giudice viene individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia cui si riferisce. Non può essere scelto come giudice qualcun’altro, magari proveniente da un’altra regione e scelto appositamente (in questo caso sarebbe spontaneo il sospetto di una manovra ai danni dell’accusato).
La seconda parte dell’articolo enuncia il principio di legalità penale, il cui scopo è di tutelare l’individuo dai possibili abusi dei pubblici poteri per quanto riguarda i procedimenti penali che possono prevedere la privazione della libertà personale: l’individuo può essere imprigionato solo nei casi previsti dalla legge e sottoposto a giudizio per reati che erano definiti tali al momento in cui ha compiuto (o si suppone che abbia compiuto) l’azione.
Ma perché...? Grazie a questa norma costituzionale ogni cittadino possiede una chiara fotografia della giustizia: sa che cosa è un reato penale, per il quale può andare in prigione, e quali sono gli organi di giustizia che eventualmente potrebbero giudicarlo. Gli viene garantita insomma una situazione “normale”: non ci saranno tribunali speciali a giudicarlo nel caso abbia commesso un reato né una legge potrà definire reato un’azione commessa prima della sua entrata in vigore. Si tratta di una serie di tutele del cittadino rispetto a una possibile azione vessatoria dello Stato: non dimenticate che la Costituzione è nata subito dopo la dittatura fascista!