La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Che cosa significa? Questo articolo è dedicato alla proprietà: dopo aver riconosciuto l’esistenza di due tipologie di proprietà, quella pubblica e quella privata, concentra l’attenzione su quest’ultima. La proprietà privata è “riconosciuta e garantita dalla legge”, ma l’interesse privato è subordinato all’interesse della collettività: lo Stato può infatti decidere la destinazione a uso pubblico di un bene privato attraverso l’espropriazione, alla quale corrisponde un indennizzo, cioè il versamento di una somma di denaro che compensa il proprietario della perdita del bene.
Più in generale lo Stato detiene in una certa misura il potere di controllare la proprietà privata, come nel caso dell’eredità: una persona non può decidere completamente a chi destinare i propri beni, ma deve rispettare le leggi (ad es., una certa parte dei beni spetta necessariamente alla moglie e ai figli).
Ma perché...? Talvolta la proprietà privata di un cittadino può essere di ostacolo alla realizzazione di un’opera pubblica: in questo caso lo Stato decide di intervenire attraverso lo strumento dell’espropriazione. Non si tratta di un atto arbitrario con il quale lo Stato sottrae a una persona i propri beni: l’esproprio ha una finalità sociale ed è accompagnato da un indennizzo; per esempio, nel caso della costruzione di una strada o di una tratta ferroviaria, che sono opere di interesse pubblico, lo Stato può intervenire per acquisire gli appezzamenti di terra su cui la strada o la ferrovia sono destinate a passare, con l’indennizzo previsto dalla legge. La Corte costituzionale ha affermato che i criteri riguardanti aree edificabili, vale a dire quelle su cui possono sorgere abitazioni e altri edifici, devono basarsi sul loro valore di mercato e non su un prezzo stabilito in modo astratto.