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Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Che cosa significa? L’articolo vincola il legislatore al rispetto di due obiettivi: il conseguimento di un uso razionale del suolo e la realizzazione di rapporti sociali equi. Gli interventi legislativi in materia di proprietà terriera, quindi, devono provvedere a eliminare lo “stato di arretratezza della coltura dei terreni” (attraverso opere di bonifica, aiuti alla media e piccola proprietà…) e a promuovere condizioni effettive “affinché gli interessi privati possano conciliarsi con quelli sociali, predisponendo appositi aiuti per la realizzazione delle innovazioni ritenute costituzionalmente necessarie”.
L’Italia è stata fino al secolo scorso una società prevalentemente contadina, nella quale il possesso e il tipo di sfruttamento della terra erano cruciali per la vita delle persone: da qui l’attenzione dedicata dalla Costituzione al problema della proprietà della terra.

Ma perché...? Ci si può chiedere se questo articolo della Costituzione non sia diventato inattuale, in quanto legato a una situazione sociale ed economica ormai scomparsa. Non sembra essere così: ieri come oggi, l’agricoltura resta un’attività importante per un Paese come l’Italia. I problemi odierni dell’agricoltura non sono però tanto legati al possesso della terra quanto alla sua gestione. La giurisprudenza offre una lettura più ampia dell’articolo, ritenendolo una “copertura costituzionale” all’introduzione di politiche agricole e di governo del territorio volte a recepire quelle norme del diritto internazionale che promuovono uno sviluppo economico, sociale e ambientale “sostenibile” (ovvero “in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”).

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