La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Che cosa significa? L’articolo disciplina la cooperazione intesa come attività economica senza fini di speculazione privata: ciò significa che il risultato economico di una cooperativa non deve essere “la più elevata remunerazione possibile del capitale investito”, ma la soddisfazione di un bisogno economico attraverso un risparmio di spesa (cooperative di consumo) o una maggiore retribuzione (cooperative di produzione e lavoro).
In realtà, oggi, molte aziende cooperative sono assimilabili alle imprese capitalistiche, per cui si parla di “doppia anima” della cooperazione: sociale, tesa a soddisfare i bisogni dei soci, ed economica, volta a promuovere interessi di tipo imprenditoriale.
Per questo motivo la legislazione sulla cooperazione è stata aggiornata con il decreto legislativo n. 6 del 2003, che ha introdotto un “doppio modello” di cooperazione, distinguendo fra cooperative a mutualità prevalente (in cui prevale, cioè, la funzione sociale e che continuano a godere delle agevolazioni previste per la cooperazione) e cooperative a mutualità non prevalente (in cui è predominante la funzione economica di tipo capitalistico, per cui la legge non prevede più il godimento dei benefici fiscali).
Ma perché...? Questo articolo della Costituzione introduce un concetto importante: vi sono attività economiche che non si propongono come scopo il guadagno ma la soddisfazione di un bisogno. Anche se molte imprese nate con questo scopo hanno in seguito mutato la loro natura, e la legislazione ne ha preso atto, l’idea di una forma di associazione economica meno aggressiva e più attenta ai bisogni di coloro che vi partecipano è rimasta. La versione più aggiornata di queste forme di associazione sono le associazioni cosiddette “no profit” (cioè non a scopo di lucro), la cui vocazione è di essere imprese animate da una finalità di carattere etico: per questa ragione sono sottoposte a una tassazione più leggera rispetto alle imprese tradizionali e possono anche ricevere finanziamenti da parte dei cittadini attraverso la dichiarazione dei redditi.
Il panorama delle realtà non a scopo di lucro contempla, tra le sue varie espressioni, anche le Fondazioni (caratterizzate da una solida base economica che consente le loro attività) e le ONG, Organizzazioni Non Governative che hanno in genere lo scopo di promuovere programmi di sviluppo nei Paesi poveri.