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Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Che cosa significa? L’art. 50 è riservato all’istituto della petizione. Questo istituto ha il compito di garantire ai cittadini l’esercizio di forme di democrazia diretta: chiunque, infatti, può indirizzare una petizione alle Camere, dove viene esaminata dalle diverse commissioni competenti. La commissione competente può inviare la petizione al Governo, archiviarla o trasformarla in un progetto di legge.
L’istituto della petizione è stato utilizzato raramente e ha avuto un impatto quasi impercettibile sulla vita politica italiana. Attualmente, le Camere mostrano uno scarso interesse verso le petizioni, che solo in rari casi sono prese in considerazione e discusse in aula.

Ma perché...? Come è possibile parlare con i politici e sottoporre loro quesiti e proposte? La petizione dovrebbe rispondere a una logica di questo genere, consentendo una maggior partecipazione democratica alla vita del Paese.
Ma la rivoluzione telematica degli ultimi anni offre senza dubbio maggiori possibilità di partecipazione. Un’email è un mezzo rapido e senza costo grazie al quale è possibile comunicare con un singolo deputato o con un’istituzione, e di fatto sta diventando uno strumento per comunicare in generale con la Pubblica Amministrazione (ciò avviene tramite la PEC, la Posta Elettronica Certificata, che ogni cittadino può richiedere gratuitamente).
Gli enti pubblici, in modo saltuario, stanno sperimentando anche forme di consultazione informale, raccolta di suggerimenti e pareri, sfruttando le possibilità della Rete. In che modo le potenzialità di Internet verranno messe al servizio della democrazia non è ancora chiaro, ma è una sfida che le istituzioni non possono fare a meno di raccogliere.

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