Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Che cosa significa? Questo articolo stabilisce che il Parlamento italiano è costituito da due assemblee, entrambe elette.
Per quanto concerne il Parlamento riunito in seduta comune, la giurisprudenza e la dottrina negano che sia qualcosa di diverso rispetto alle due Camere, affermando invece che rappresenta semplicemente un “modo di riunione” di Camera e Senato. La dottrina più recente, però, tende a collocare il Parlamento in una posizione di “terzietà” rispetto alle due Camere: le due Camere riunite sarebbero dunque un organo distinto.
La Costituzione prevede i seguenti casi di riunione del Parlamento in seduta comune: elezione, messa in stato d’accusa e giuramento del Presidente della Repubblica; elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale; elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura; elezione dei cittadini sorteggiabili a giudice aggregato.
Ma perché...? Le funzioni della Camera dei deputati e del Senato non sono molto diverse. Le differenze sono di altro genere: per diventare senatori occorre aver compiuto quarant’anni, gli elettori di meno di venticinque anni votano solo per la Camera, le procedure di voto tra Camera e Senato sono leggermente diverse e il numero dei senatori è inferiore a quello dei deputati. Tuttavia una legge, per essere tale, deve essere approvata da entrambe le Camere.
È utile l’esistenza di due Camere così simili? Secondo i Costituenti, sì, perché era una maggiore garanzia di democrazia; a molti sembra invece un’inutile duplicazione, che rallenta il lavoro del Parlamento. Secondo la più recente giurisprudenza il dibattito sul superamento del bicameralismo perfetto, cioè di un Parlamento composto da due Camere aventi funzioni equivalenti, è ormai datato in quanto, per migliorare l’efficienza, appare sufficiente elaborare regolamenti che accelerino l’iter di esame dei progetti di legge.