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Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Che cosa significa? L’articolo fornisce una serie di indicazioni sui tempi dell’elezione e dell’insediamento delle nuove Camere, e chiarisce che il Parlamento resta in carica anche durante il periodo elettorale e dopo le elezioni fino all’insediamento del nuovo Parlamento: ciò permette di evitare la formazione di un “vuoto di potere” nel passaggio dal vecchio al nuovo Parlamento, ossia una situazione nella quale non vi sia un Parlamento operante. Il periodo che va dallo scioglimento delle Camere all’insediamento dei nuovi eletti può essere al massimo di 90 giorni.
Per quanto riguarda i poteri del vecchio Parlamento, fino a oggi la prassi ha individuato sei casi in cui si possono riunire le Camere durante il periodo di proroga: 1) per l’esame dei disegni di legge rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica; 2) per l’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge; 3) per l’esame del bilancio dello Stato; 4) per le interrogazioni a risposta orale in assemblea; 5) per l’esame di provvedimenti quali autorizzazioni a procedere, verifica dei poteri e bilanci interni; 6) per l’esame dei disegni di legge riguardanti accordi o trattati internazionali.

Ma perché...? Possiamo chiederci per quali ragioni la Costituzione sia così dettagliata nello stabilire le modalità del passaggio dalle vecchie alle nuove Camere. La risposta è che si tratta di una fase delicata: da un lato occorre impedire un “vuoto di potere”, dall’altro non è tuttavia legittimo che un Parlamento ormai sciolto possa prendere decisioni importanti in attesa che gli elettori votino. La Costituzione ha inteso stabilire una continuità tra vecchio e nuovo Parlamento, ma secondo la prassi il Parlamento dimissionario non deve prendere decisioni che possano ostacolare il nuovo.

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