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Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Che cosa significa? L’articolo stabilisce i passaggi finali che rendono una legge valida e attiva. La promulgazione di una legge conclude il procedimento legislativo: con essa, il Presidente della Repubblica decreta la pubblicazione del provvedimento approvato dalle due Camere e ne prescrive l’osservanza. La nuova legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (consultabile da tutti i cittadini al sito www.gazzettaufficiale.it).
Nella seconda metà degli anni Ottanta è stata approvata una norma sulla promulgazione, intesa come un “decreto presidenziale” composto da tre parti: 1) l’accertamento dell’identità del testo approvato dalle due Camere (“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato…”); 2) la volontà del Presidente della Repubblica di promulgare la legge (“Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge…”); 3) l’ordine di esecuzione (“La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”).

Ma perché...? Il Presidente della Repubblica compie un atto fondamentale nell’iter legislativo: promulga la legge. Qual è il significato di questo atto? Esso sembrerebbe infatti prospettare uno scenario ambiguo: se il potere legislativo è esercitato al Parlamento, la promulgazione presidenziale non rischia di essere solo una pura formalità? Se invece non lo è, non è forse vero che il potere legislativo non spetta in modo completo al Parlamento?
Il potere di promulgazione del Presidente non è semplicemente una formalità: il Presidente deve verificare che la legge rispetti alcune precise condizioni. Tuttavia quello presidenziale non si configura come un potere alternativo e concorrenziale a quello del Parlamento, perché l’intervento del Presidente deve svolgersi all’interno di un percorso definito e con precisi limiti (si veda l’art. 74); in caso contrario, la nostra Repubblica si avvicinerebbe a una Repubblica presidenziale, mentre la Costituzione prevede una Repubblica parlamentare.

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