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Articolo 76

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Che cosa significa? In base a questo articolo la funzione legislativa, propria del Parlamento, può essere delegata al Governo, a patto però che siano stabiliti una serie di vincoli precisi circa l’oggetto, i tempi ecc.; tale passaggio di consegne avviene attraverso una legge di delegazione, detta più comunemente “legge delega”. La Corte costituzionale, nel 1956, ha messo in evidenza le due fasi necessarie per la formazione della legge delega e del decreto legislativo delegato: nella prima fase “il Parlamento con una norma di delegazione prescrive i requisiti e determina la sfera in cui deve essere contenuto l’esercizio della funzione legislativa delegata”; nella seconda fase il Governo “emana i decreti che hanno forza di legge ordinaria”. Nel frattempo il Parlamento non cessa la sua funzione, ma continua a legiferare (su altri argomenti).

Ma perché...? La delega della funzione legislatrice avviene in casi particolari, quando occorre rapidità di decisione, cosa che la prassi parlamentare rende difficile. Ma in questo modo il Parlamento non viene privato della sua funzione e del suo potere? No, perché è il Parlamento a delegare il Governo e, così facendo, non si priva del suo potere.
Nelle legislature più recenti, in modo particolare nella XIV (2001-2006), la legislazione delegata, esercitata dal Governo, ha finito per sopravanzare le leggi ordinarie approvate dalle aule parlamentari; a questo proposito, pur riconoscendo che tale prassi è “abnorme” rispetto a quanto affermato nella Costituzione, la dottrina afferma che la legislazione delegata è “fisiologica in relazione all’attuale, complessa dinamica istituzionale, nazionale, internazionale e locale”. In altri termini, la realtà corre talvolta a una velocità troppo elevata per i ritmi della politica.

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