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Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Che cosa significa? Questo sintetico articolo stabilisce che è il Parlamento a sancire la condizione di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari per svolgere il suo ruolo. Secondo la dottrina, la deliberazione delle Camere deve avvenire “non molto lontano dall’insorgere del conflitto”, altrimenti il Governo non avrebbe la “possibilità di esercitare quei poteri ulteriori che la situazione stessa potrebbe esigere ai fini della difesa nazionale”.
Per rendere concreta la partecipazione delle Camere alle decisioni in materia di difesa, è stata approvata la legge n. 25 del 1997: essa conferisce al Ministro della difesa il compito di attuare le deliberazioni adottate dal Governo, ma limita la funzione del Ministro alle deliberazioni “preventivamente sottoposte” all’esame del Consiglio supremo di difesa e all’approvazione del Parlamento.

Ma perché...? Le condizioni di una guerra rendono quanto mai difficile questo iter: un Paese assediato o bombardato, difficilmente può permettersi il lusso di convocare le Camere prima di iniziare a reagire. Tuttavia, benché dalla fine della Seconda guerra mondiale l’Italia non si sia più trovata nella condizione di essere sotto attacco da parte di una potenza straniera, la prassi indicata dalla legge è stata rispettata assai raramente.
Il caso più eclatante riguarda l’intervento militare dell’Italia in Kosovo nel 1999: in quell’occasione le Camere sono state informate a operazioni belliche già avviate e, inoltre, l’adesione dell’Italia all’intervento di polizia internazionale è stata decisa da un Governo privo della fiducia delle Camere.

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