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Articolo 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Che cosa significa? L’amnistia è un provvedimento di clemenza, che ha carattere generale e dispone la cancellazione di un reato; l’indulto è un provvedimento di clemenza, che ha carattere generale e determina la cancellazione della pena. L’articolo segnala i limiti di questi provvedimenti e attribuisce il potere di concederli al Parlamento.
La formulazione originaria dell’articolo prevedeva che l’amnistia e l’indulto venissero concessi dal Presidente della Repubblica su delega delle Camere: questo aveva però provocato un uso eccessivo dei due provvedimenti, cui si faceva ricorso per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e per ridurre il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari. Nel 1992 l’art. 79 è stato modificato con una legge costituzionale che ha affidato il potere di concedere i provvedimenti di clemenza esclusivamente al Parlamento e ha imposto, come ulteriore freno, la maggioranza dei 2/3 per l’approvazione della legge di concessione.

Ma perché...? L’amnistia e l’indulto derivano dal potere di clemenza: possiamo chiederci perché dovrebbero essere concessi, dal momento che vanno ad avvantaggiare persone condannate per aver commesso un reato. Si tratta di provvedimenti di natura eccezionale che rispondono a esigenze contingenti. Negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, per esempio, vennero promulgati vari provvedimenti di amnistia e indulto per pacificare un Paese diviso e dalla forte conflittualità derivante dal passato regime fascista, dalla guerra e dalla lotta partigiana. In seguito, nella storia repubblicana, questi provvedimenti hanno avuto lo scopo umanitario di ridurre il numero dei carcerati in situazioni di sovraffollamento delle carceri tali da ledere la dignità umana.
Restano tuttavia provvedimenti di natura eccezionale, come è segnalato dalla maggioranza richiesta per la loro approvazione: i 2/3, anziché l’usuale maggioranza assoluta.

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