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Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Che cosa significa? I casi nei quali il Presidente della Repubblica non può assolvere le sue funzioni riguardano eventi sia volontari, come viaggi ufficiali o privati, sia involontari, come una malattia o una lunga degenza.
L’art. 86 affida al Presidente del Senato il compito di sostituire, in simili circostanze, il Capo dello Stato. La dottrina ha interpretato questa scelta come la volontà di creare un bicameralismo perfetto: vi è infatti una simmetria di funzioni fra il Presidente della Camera, cui spetta il compito di indire l’elezione presidenziale, e il Presidente del Senato.

Ma perché...? Al pari di altri passaggi della Costituzione, anche questo articolo si preoccupa di evitare eventuali “vuoti di potere”: è per questo motivo che individua un “sostituto temporaneo” del Presidente della Repubblica.
La dottrina ha discusso molto sui poteri da attribuire al Presidente supplente. Secondo l’indirizzo prevalente, il Presidente supplente dovrebbe limitarsi a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione: in sostanza, non dovrebbe fare uso dei poteri di prerogativa presidenziale e di quelli concernenti la qualifica di rappresentante dell’unità nazionale. Un altro indirizzo sottolinea come vietare al Presidente supplente il pieno esercizio dei poteri equivalga a snaturare il significato della supplenza.
Dal punto di vista politico, la Presidenza del Senato viene affidata in genere a un uomo di spicco di un partito, di maggioranza o di opposizione, a seconda degli accordi presi tra vincitori e sconfitti.

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