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Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Che cosa significa? Secondo questo articolo gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal ministro proponente. Una sentenza del 2006 della Corte costituzionale ha però introdotto una distinzione importante: alcuni atti sono presidenziali, altri sono governativi. La controfirma ha un peso diverso nei due casi: nel primo, infatti, è formale, perché l'atto non riguarda le prerogative del Governo, mente nel secondo è obbligatoria proprio perché l'atto emanato dal Presidente è un atto del Governo.

Ma perché...? Se Presidente della Repubblica e Governo hanno poteri e prerogative diverse, perché gli atti dell'uno devono essere controfirmati dall'altro?
Una norma di questo genere impedisce a una delle due istituzioni di agire da sola e le “costringe” quindi a collaborare, anche se oggi la dottrina riconosce che per gli atti di prerogativa presidenziale non è necessaria la controfirma.

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