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Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Che cosa significa? Il giuramento è inteso come una dichiarazione formale resa dal Presidente della Repubblica di fronte al Parlamento riunito in seduta comune che dà concretezza alla volontà di accettare l’incarico e all’impegno solenne di adempiere le proprie funzioni. Secondo la dottrina, il mancato giuramento «potrebbe essere interpretato come un rifiuto di accettare l’incarico […] che richiederebbe una nuova elezione».
La procedura di giuramento è composta da una formula di rito («giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione») e da un messaggio orale (discorso di insediamento): fino a oggi il giuramento ha avuto luogo in un intervallo di tempo che va da uno a dodici giorni dopo l’elezione.

Ma perché...? Quello del giuramento può sembrare un rito arcaico, il residuo di una società ormai passata in cui gli impegni venivano presi oralmente e non per iscritto. Dobbiamo però tenere presente che la pratica della promessa non è affatto scomparsa: basata pensare a tutte le volte che promettiamo qualcosa ai genitori e agli amici. Una promessa o un giuramento costituiscono un impegno preso davanti a tutti. Va inoltre tenuto conto del valore simbolico di un atto come il giuramento: una democrazia, infatti, non ha bisogno solo di regole e di partecipazione, ma anche di atti pubblici, di impegni presi di fronte a una collettività, di cerimonie.

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