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Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Che cosa significa? Il Presidente del Consiglio e i ministri «prestano giuramento» utilizzando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne fedelmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione».
Secondo la dottrina, il giuramento coincide con l’inizio delle funzioni del Governo: il suo significato deve ritrovarsi nel fatto che, attraverso di esso, il Presidente del Consiglio e i ministri vincolano il proprio mandato al rispetto della Costituzione e al perseguimento dell’«interesse esclusivo» dello Stato italiano.

Ma perché...? L’articolo 93 armonizza la norma dell’art. 91 riguardante il giuramento del Presidente della Repubblica. In questa maniera il Presidente della Repubblica ha l’obbligo di giurare di fronte ai rappresentanti dei cittadini (i deputati e i senatori), mentre il Presidente del Consiglio e i ministri davanti al Presidente della Repubblica che li ha nominati.

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