Articolo precedente

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Che cosa significa? Questo articolo stabilisce le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli ministri. Il Presidente del Consiglio ha una funzione di direzione sull'intera attività politica. Tuttavia i ministri non sono semplici collaboratori, che possono essere “licenziati”: sono spesso politici di peso, magari appartenenti a partiti diversi da quello del Presidente.
La dialettica politica può contrapporre il Presidente a qualche ministro o i ministri tra loro.

Ma perché...? Possiamo chiederci chi sia più importante, il Presidente del Consiglio o il Consiglio dei Ministri nel suo complesso. Circa i poteri del Presidente del Consiglio esistono due orientamenti dottrinali:

  • il primo riconosce la preminenza del Presidente del Consiglio sui Ministri, determinata sia dal testo costituzionale, sia dai poteri attribuibili al Presidente (scelta e revoca dei Ministri, competenza a risolvere i contenziosi fra Ministri, facoltà di chiedere la fiducia alle Camere)
  • il secondo, al contrario, considera preminente il Consiglio dei Ministri in seguito alla rilevanza delle funzioni attribuitegli che coincidono con la «determinazione dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo».
La dottrina sembra propendere a favore del secondo indirizzo, in quanto ritiene che quando si parla di Governo ci si riferisca al Consiglio dei Ministri e non al Presidente del Consiglio. Inoltre, anche la legislazione ordinaria (legge 400/1998) indica nel Consiglio dei Ministri l’organo che «determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa».

  Articolo successivo