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Articolo 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Che cosa significa? L’articolo 96 fu approvato per armonizzare la norma dell’art. 90 riguardante il Presidente della Repubblica. La norma si riferisce ai reati (per gli atti politici, infatti, il Presidente del Consiglio e i ministri rispondono al Parlamento che può revocare loro la fiducia) per i quali i membri del Governo sono chiamati a rispondere penalmente, ma solo dopo che la Camera di appartenenza ha approvato l’«autorizzazione a procedere».
In questo modo i ministri godono di una sorta di privilegio, ma che in realtà dovrebbe essere una garanzia per lo svolgimento delle loro funzioni.

Ma perché...? L’art. 96 prevede una norma di tutela che limita le reali possibilità operative del potere giudiziario, imponendogli di richiedere l’autorizzazione a procedere (alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica) tutte le volte che la Camera a cui appartiene il parlamentare inquisito ritenga che questo «abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della forma di Governo».

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