I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Che cosa significa? Con l’art. 98 la Costituzione sottolinea come l’obbligo di «servire lo Stato» non coincida con quello di «servire il Governo» ,verso il quale i dipendenti pubblici sono tenuti a un comportamento di obbedienza senza «essere soggetti a influenze di partiti, neppure di quelli, cioè, che compongono il Governo».
La dottrina più recente interpreta l’art. 98 intendendo il divieto di agire in modo «parziale» come obbligo, per tutti i dipendenti, di restare al completo «servizio dell’ufficio», senza sottoporsi ai voleri dei superiori.
Ma perché...? Lavorare nello Stato e fare politica possono essere attività incompatibili perché sono una possibile fonte di conflitti di interesse o di un eccessiva concentrazione di poteri.
Per evitare casi di incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni pubbliche e di attività private, il terzo comma dell’art. 98 conferisce al legislatore la facoltà di fissare alcune limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici nei confronti di alcune categorie, quali i magistrati, i militari di carriera, il personale della Polizia di Stato e i rappresentanti diplomatici.
L’applicazione di questa disposizione si è rivelata alquanto complessa perché confligge con il godimento dei diritti fondamentali. Così, per esempio, per quanto riguarda i militari la legge non vieta loro la possibilità di iscriversi ai partiti politici, ma vieta la partecipazione alle iniziative politiche «ai militari in servizio attivo o in divisa». Ciò significa che il personale delle Forze armate può candidarsi alle elezioni e svolgere attività politica solamente quando non è in divisa e al di fuori dell’ambiente militare.